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gnoso tormento di versare loro in gola una quantità di piombo liquefatto. Poichè il delitto era pubblico, n’era permessa l’accusa eziandio agli stranieri. La facoltà di agire non si limitava ad alcun termine di anni e si estendevano le conseguenze della sentenza anche alla prole innocente che nasceva da tale irregolar congiunzione1.„ Ma quando il castigo eccita più orrore, che il delitto, il rigor della legge penale dee cedere ai comuni sentimenti dell’umanità. Furono dunque mitigate ne’ regni seguenti, o revocate le parti più odiose di tal editto2; e Costantino medesimo con atti speciali di clemenza bene spesso ammollì la durezza delle sue generali costituzioni. Così era infatti singolarmente disposto quell’Imperatore, che tanto si dimostrava indulgente, ed anche trascurato nell’esecuzione delle sue leggi, quanto era severo anzi crudele nel farle. Difficilmente però può vedersi un segno di debolezza più decisivo di questo o nel carattere del Principe, o nella costituzione del Governo3.

L’amministrazione civile fu qualche volta interrotta dalla militar difesa dell’Impero. Crispo, giovane di

  1. Vedasi l’editto di Costantino indirizzato al popolo Romano nel Cod. Teodosiano lib. IX. Tit. 24. Tom. 3. p. 189.
  2. Il figliuolo di Costantino assegna molto a proposito la vera causa di questa revocazione „ne sub specie atrocioris judicii aliqua in ulciscendo crimine dilatio nasceretur„. Cod. Theodos. Tom. III. p. 193.
  3. Eusebio (in vit. Const. l. III. c. 1.) osa affermare che durante il regno del suo Eroe la spada della giustizia restò oziosa nelle mani de’ Magistrati. Eusebio stesso però (lib. IV. c. 29-54) ed il Codice Teodosiano ci fan conoscere, che quest’eccessiva dolcezza non era dovuta alla mancanza nè di atroci delinquenti, nè di leggi penali.