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i diritti ed i beni degl’individui non meno che la pratica del foro, posson riferirsi più propriamente alla privata che alla pubblica Giurisprudenza dell’impero; ed egli pubblicò molti editti così locali e temporarj,che non meritano che se ne faccia parola in un Istoria generale. Due però ne vogliamo scegliere fra gli altri; l’uno per l’importanza, l’altro per la singolarità. La prima legge dimostra la notabile umanità di Costantino, la seconda poi l’eccessiva severità del medesimo. I. L’orribil costume, sì frequente fra gli antichi, di esporre o di uccidere i figli nati di fresco, si era sempre più esteso nelle Province, e specialmente nell’Italia. Questo era l’effetto della miseria, la quale principalmente proveniva dal peso intollerabile de’ tributi, e dalle moleste e crudeli persecuzioni degli Uffiziali del Fisco contro i debitori insolventi. La parte più povera o meno industriosa dell’uman genere invece di gradire l’aumento della famiglia, giudicava un atto di tenerezza paterna quello di liberare i propri figli dalle imminenti miserie di una vita, che non potevano sostenere. L’umanità di Costantino, forse mossa da alcuni recenti e straordinari esempi di disperazione, lo indusse a pubblicare un editto in tutte le città dell’Italia, e dopo dell’Affrica, diretto a somministrare immediati, e sufficienti soccorsi a que’ padri, che avesser presentato ai Magistrati i figliuoli, che la povertà non permetteva lor di educare. Ma la promessa era troppo liberale, e la provvisione troppo incerta per produrre un benefizio generale e durevole1. Sebbene la legge meriti lode, pure servì piuttosto a scoprire che a sollevar la

  1. Cod. Theodos. lib. XI. Tit. 27. Tom. IV. p. 188 con le osservazioni del Gottofredo. Vedi anche lib. V. Tit. 7. 8.