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che la diligenza e fedeltà di pochi anni sarebbe ricompensata con l’inestimabil dono della libertà. La benevolenza del padrone era così spesso animata dai più bassi motivi di vanità e di avarizia, che le leggi crederono più necessario di raffrenare, che d’incoraggiare questa profusa ed indistinta liberalità, la quale poteva degenerare in un abuso molto pericoloso1. Secondo l’antica giurisprudenza uno schiavo non avea patria: acquistando la libertà egli veniva ammesso nella società politica, di cui il suo patrono era membro. Le conseguenze di questa massima avrebbero prostituiti i privilegi della cittadinanza romana ad una vile e promiscua moltitudine. Furon perciò stabilite alcune opportune eccezioni; e l’onorevol distinzione di cittadino fu ristretta soltanto a quegli schiavi, i quali per giuste cagioni, e con l’approvazione del magistrato eran solennemente e legalmente manumessi. Di più questi scelti liberti non ottenevan che i privati diritti di cittadini, ed erano rigorosamente esclusi dagl’impieghi civili e dal servizio militare. Qualunque esser potesse il merito o la ricchezza dei loro figli, essi eran parimente stimati indegni di aver posto in Senato; nè si cancellavano affatto le tracce della origine servile fino alla terza o quarta generazione2. Così senza distrugger la distinzione degli ordini, la libertà e gli onori si mostravano in lontananza anche a quelli, che l’orgoglio e il pregiudizio sdegnavano quasi di annoverare fra gli uomini.

  1. Ved. un’altra Dissert. del suddetto M. de Burigny intorno ai liberti dei Romani nel XXXVII tomo della stessa Accad.
  2. Spanheim Orb. Rom. l. I. c. 16 p. 124 ec.