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alcune restrizioni. Essa non avea luogo, se l’oggetto non aveva un determinato valore, probabilmente di cinquanta o cento pezzi d’oro1: nè si poteva esigere dal parente più prossimo per parte di padre2. Assicurati così i diritti della natura e della povertà, parve cosa assai ragionevole che uno straniero o un parente lontano, il quale acquistava un aumento inaspettato di beni, potesse con piacere consacrarne la ventesima parte al vantaggio dello Stato3.

Una simile tassa, il cui prodotto deve essere immenso in ogni Stato opulento, era per buona sorte adattata alla situazione dei Romani, che poteano nei loro arbitrarj testamenti seguitare la ragione o il capriccio, non essendo vincolati dai moderni legami di sostituzioni e di convenzioni matrimoniali. Per varie cagioni la parzialità dell’affetto paterno spesso perdeva la sua influenza sopra i feroci repubblicani, e sopra i dissoluti nobili dell’Impero; e se il padre lasciava al figlio la quarta parte del suo patrimonio, non v’era luogo a legittime querele4. Ma un ricco vecchio senza figliuoli era un tiranno domestico, ed il suo potere cresceva con gli anni e con le malattie. Una folla servile, tra la quale sovente si trovavano e Pretori e Consoli, lo corteggiava per ottenerne il favore, lusingava la sua avarizia, applaudiva alle sue follìe, serviva le sue passioni, e con impazienza ne attendeva

  1. Una tal somma si stabilisce per congettura.
  2. Per molti secoli, nei quali sussistè il diritto romano, i cognati o parenti dal canto di madre non erano chiamati alla successione. Questa legge crudele fu insensibilmente affievolita dall’umanità, e finalmente abolita da Giustiniano.
  3. Plinio, Paneg. c. 37.
  4. Ved. Einecio. Antiq. juris Rom. l. II.