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dell'impero romano cap. iii. 95

stizia, come pure le pubbliche entrate, ed esercitavano la potenza esecutiva dello Stato, e la legislativa ad un tempo.

Da quanto sì è già osservato noi primo capitolo di quest’opera, si può ricavare un’idea dello stato delle armate e delle province, quando Augusto prese in mano le redini del governo. Ma siccome era impossibile ch’esso potesse in persona comandare le legioni di tante frontiere lontane, gli fu dal Senato, come già a Pompeo, concessa la permissione di delegar l’esercizio del suo potere ad un sufficiente numero di Luogotenenti. Questi uffiziali per grado e per autorità non sembravano inferiori agli antichi Proconsoli, ma la dignità loro era dipendente e precaria. Essi riconoscevano il lor potere dalla volontà di un superiore, alla fausta influenza del quale attribuivasi legalmente il merito delle azioni1. Eran essi i rappresentanti dell’Imperatore, ed egli solo era il Generale della Repubblica, e la sua giurisdizione, sì civile che militare, si estendeva sopra tutte le conquiste di Roma. Dava però al Senato almeno la soddisfazione di sempre delegare il suo potere ai membri di questo corpo. I Luogotenenti Imperiali erano di grado consolare o pretorio; le legioni eran comandate da Senatori, e la Prefettura dell’Egitto era l’unico governo importante affidato ad un cavaliere romano.

  1. Sotto la Repubblica il trionfo potea pretendersi da quel Generale soltanto, ch’era autorizzato a prender gli auspicj in nome del popolo. Per una esatta conseguenza derivante da questo principio di politica e di religione, il trionfo era riservato all’Imperatore, ed i suoi più fortunati Generali si contentavano di alcuni segni di distinzione inventati in lor favore sotto nome di onori trionfali.