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Libro secondo 65
ART. 118.

Chi manda a sfidare deve munire i suoi padrini di una lettera di sfida e di una lettera di nomina a rappresentanti.

Nota. — La lettera di sfida è una domanda di soddisfazione e non di riparazione. Redatta in forma educata e quale a gentiluomo si conviene, non deve contenere frasi capaci di offendere chi la riceve. Qualora vi fossero inserite, il ricevente ha il diritto di respingerla e di licenziare, anche con violenza, i rappresentanti sì poco accorti. Veggansi pure: Bellini, V, II; Angelini, X, 2°; Du Berger, Châteauvillard, ecc., già citati altrove. Qualunque eccezione che il supposto o reale offeso possa avanzare a danno dell’offensore, deve farsi dai rappresentanti ai rappresentanti avversari. Chi sfida e avanza nel cartello di sfida la indegnità, p. es., dello sfidato, fa la figura di un coniglio, che ha voluto rappresentare per un momento la parte del.... leone.

Ad evitare, dunque, inutili complicazioni in una vertenza, la lettera di sfida sarà concepita nei termini seguenti:

Lettera di sfida.

Il sottoscritto, ritenendosi offeso dalla S. V., perchè (esporre le ragioni) ha pregato i signori A. e B. di chiederle in suo nome una spiegazione, una ritrattazione o una riparazione, a seconda di quanto crederanno, per la tutela del suo onore.

Avendo i sunnominati signori, accettato questo mandato, la S. V. vorrà considerarli quali rappresentanti del sottoscritto e muniti all’uopo di pieni poteri.

                                                                                                    Firma.

Al Signor N. N.
5 — J. Gelli.