Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/88

62 Codice cavalleresco italiano

comprovata (Corte d’onore, ecc., 22 ottobre 1889; Angelini, I, 4°).

ART. 114.

Lo sfidato può rifiutare una ulteriore riparazione allo sfidante, senza esporsi alla taccia di aver profittato del ritardo frapposto dallo sfidante stesso nell’inviare i rappresentanti per sottrarsi alla riparazione domandata, quando lo sfidante non possa giustificare il ritardo frapposto (Corte d’onore, ecc., 22 ottobre 1889; De Rosis, II, 85°-86°).

Nota. — L’offensore per principio non si avvantaggia mai di codesta situazione. Ciononpertanto è dovere dei rappresentanti suoi di ben ponderare se circostanze speciali consiglino ad essere ligi nel rispetto dei diritti del loro rappresentato, il quale non deve assolutamente rimanere a perpetua disposizione di un offeso che... non si decide (v. art. 42, nota).