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60 Codice cavalleresco italiano


ziale. Evvi una infinità di casi capaci di ritardare il duello, e quindi si deve lasciare all’arbitrio, alla pratica, al buon senso e alla coscienza dei rappresentanti, la facoltà di rimandare lo scontro ad un tempo più o meno lontano, ma determinato.

Sieno, però, circospetti i rappresentanti nell’accordare una dilazione, e sia loro guida principale la reputazione di moralità dell’avversario che la domanda, tenendo sempre presente che il militare appartenente a reparti guerreggianti gode del diritto di risolvere le vertenze, nelle quali fosse attore o convenuto, alla cessazione dello stato di guerra, o per lo meno al momento in cui egli cessa di far parte del reparto guerreggiante. Un permesso (licenza), breve o lungo, non modifica codesto diritto.

ART. 107.

Concedendosi una dilazione alla risoluzione della vertenza, dovrà essere fissato in precedenza il termine della scadenza (Corte d’O. permanente di Firenze, 22 agosto 1888).

ART. 108.

Allo spirare della dilazione ottenuta, e persistendo le cause che consigliarono i rappresentanti a concederla, l’interessato può domandare una nuova dilazione (Corte d’O. ecc., 22 agosto 1888).

ART. 109.

La parte contraria può non concederla, a meno che non si tratti di malattia della parte richiedente (Corte d’O. ecc., 22 agosto 1888).

ART. 110.

Se la ragione addotta per ottenere un ritardo allo