Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
Libro primo | 51 |
rappresentare o di tutelare le parti implicate in una vertenza d’onore. E così:
Non possono rappresentare o assistere una delle parti nelle questioni d’onore:
1° coloro che hanno precedenti giudiziari, che ne abbiano intaccato l’onorabilità;
2° coloro che, senza essere caduti sotto sanzioni penali, godono di cattiva riputazione;
3° gli usurai in genere;
4° le spie;
5° i confidenti della polizia;
6° gli usurpatori di titoli e di decorazioni;
Nota. Usurpare titoli e decorazioni è un reato punito dal Codice penale, ed è azione codesta di vanità sciocca, che mal si addice a chi vuol trattare di cavalleria, fatta tutta (almeno dovrebbe esserlo) di lealtà e di verità.
7° gli scrocconi;
8° coloro che si son fatti, o che si fanno mantenere da una donna, che non sia loro stretta parente;
9° coloro che contrassero debiti disonoranti, o che si trovano sotto l’imputazione di averne;
10° i bari;
11° coloro che hanno precedentemente rifiutato una riparazione d’onore, senza esser provvisti di un verdetto o di verbali che ne giustifichino l’operato, o che abbiano lasciate insolute, senza ragione, altre vertenze (Giurì d’onore di Milano, 18 febbraio 1892);