Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/77


Libro primo 51

rappresentare o di tutelare le parti implicate in una vertenza d’onore. E così:

ART. 96.

Non possono rappresentare o assistere una delle parti nelle questioni d’onore:

coloro che hanno precedenti giudiziari, che ne abbiano intaccato l’onorabilità;

coloro che, senza essere caduti sotto sanzioni penali, godono di cattiva riputazione;

gli usurai in genere;

le spie;

i confidenti della polizia;

gli usurpatori di titoli e di decorazioni;

Nota. Usurpare titoli e decorazioni è un reato punito dal Codice penale, ed è azione codesta di vanità sciocca, che mal si addice a chi vuol trattare di cavalleria, fatta tutta (almeno dovrebbe esserlo) di lealtà e di verità.

gli scrocconi;

coloro che si son fatti, o che si fanno mantenere da una donna, che non sia loro stretta parente;

coloro che contrassero debiti disonoranti, o che si trovano sotto l’imputazione di averne;

10° i bari;

11° coloro che hanno precedentemente rifiutato una riparazione d’onore, senza esser provvisti di un verdetto o di verbali che ne giustifichino l’operato, o che abbiano lasciate insolute, senza ragione, altre vertenze (Giurì d’onore di Milano, 18 febbraio 1892);

Nota. — A chi fu offeso gratuitamente, per es. non