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50 Codice cavalleresco italiano


ART. 95.

I rappresentanti non devono accettare di servire da testimoni in uno scontro nel quale è stabilito, a priori, che uno dei combattenti deve rimanere ucciso sul terreno; o in quelli che, per un patto convenuto, possono essere considerati duelli eccezionali.

Nota. — Tale accettazione esporrebbe alle pene sancite dall’art. 243, 4°, del Codice penale vigente1.


XI.

A chi è vietata la parte di rappresentante

o di testimone.

Parlando delle qualità che distinguono un abile rappresentante e testimone, abbiamo detto che, prima fra tutte e la più essenziale, è l’onorabilità illibata. A questo requisito capitale fa d’uopo aggiungerne altri, che sono: la neutralità nella questione, il disinteresse, l’imparzialità e l'esperienza.

È chiaro che, dall’esigenza di queste qualità sorga una serie d’impedimenti, la quale vieta a molti di

  1. Codice penale italiano, Art. 243: «Invece delle disposizioni degli articoli 236 e 243, si applicano per l’omicidio e la lesione personale seguiti in quello (duello), quelle dei capi I e II del titolo IX».
         243. Se sia stato espressamente convenuto, ovvero risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti; o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso. — In ogni caso la pena è della reclusione; e, ove la condanna non abbia per effetto l’interdizione perpetua, è aggiunta interdizione temporanea dai pubblici uffici, ecc.