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Libro primo 43


ART. 74.

Colui che accetta di sostituire un rappresentante, un testimone, o un giudice in una giuria d’onore, non può pretendere alcuna modificazione a tutto quello che precedentemente è stato convenuto e accettato dalle parti contendenti, conforme giustizia e verità, e le trattative saranno riprese dal punto nel quale furono lasciate dal predecessore, a meno che resultassero abusi od errori sui quali richiamerà l’esame del giurì, o dei colleghi in rappresentanza. Altrimenti, non accetterà la missione affidatagli. Le parti, però, di comune accordo possono autorizzare i loro fiduciari a modificare in parte o in tutto quanto fu stabilito precedentemente, e ad esaminare ex novo la vertenza.

Nota. — Corte d’onore di Firenze, agosto 1889; e il Giurì d’onore, appellante Gelli, maggio 1893, Milano. — Della stessa opinione furono anche: Bellini, Cap. VI, VII; Angelini, Cap. IX, 8°. Accade sovente che uno o ambedue i fiduciari nel giurì, o i rappresentanti d’una parte rassegnino il mandato ricevuto per discrepanze sorte con gli avversari sulla questione d’onore da trattarsi. È naturale che coloro i quali accettano di sostituirli, debbano riprendere la questione ove fu troncata e, persistendo le divergenze, appellarsi ad altro giurì, perchè decida sui punti controversi a meno che si decida, coll’assenso delle parti, di esaminare nuovamente tutta la vertenza.

ART. 75.

Il mandante che non fosse soddisfatto dell’operato dei suoi fiduciari nel giurì o dei propri rappresentanti, o che per motivi molto gravi reputasse necessario di farsi rappresentare da altri, è in facoltà di ringra-