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Libro primo 31

fu offeso più gravemente (così opinò anche l’Angelini, cap. II, 6°).

ART. 47.

Semprechè non si faccia appello alla Corte d’onore, e si voglia risolvere violentemente la vertenza, l’offeso con oltraggio, o con onta, è in diritto di imporre le condizioni più gravi e, messo fuori di combattimento può dichiararsi non soddisfatto e ritentare la prova delle armi appena ristabilito.

Nota. — Opinione espressa dall’Angelini, Cap. V, 6°, ma ormai bandita, perchè maschera un duello ad oltranza, contrario alla cavalleria e alla legge, ed inammissibile tra gente onesta per il carattere feroce e selvaggio del combattimento.

ART. 48.

Nemmeno nel caso di turbata pace domestica, o quando alla percossa si è aggiunta la ferita, è ammissibile la errata consuetudine di ricorrere al duello ad oltranza.

Nota.— Il duello ad oltranza è quello nel quale i contendenti combattono fino a che uno dei due non si trova più in grado di difendersi. E anche dicesi duello ad oltranza quello nel quale i contendenti duellano fino a che uno di essi si trovi nella impossibilità di scendere ulteriormente sul terreno.

È opportuno notare che questi duelli eccezionali cadono sotto il disposto dell’art. 243 del Cod. penale, e squalificano nel senso cavalleresco chi li propone, perchè quasi sempre desiderati per spaventare l’avversario, e quindi cavarsela a buon mercato.