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26 Codice cavalleresco italiano

pronunciata la censura e stabilito il compenso del danno arrecato.

Nota. — Resta quindi fermo, che la domanda di soddisfazione non è sfida a duello nel senso voluto dall’articolo 237 del Codice penale: mentre lo è la domanda di riparazione.

La domanda di soddisfazione è un semplice invito a chi fu ritenuto offensore a nominare due rappresentanti, i quali con quelli dell’appellante giudicheranno se offesa realmente ci fu; e, in caso affermativo, indicheranno la misura di riparazione cavalleresca e civile da accordarsi al supposto o reale offeso. Se i rappresentanti del convenuto si rifiutassero di accordare all’offeso reale questa giusta soddisfazione nel campo pacifico; allora si farà appello a un Giurì o alla Corte d’onore, perchè stabiliscano la qualità e la quantità di riparazione dovuta dall’offensore all’offeso.

ART. 33 (già 32).

Tutti gli atti e le parole, che senza avere i caratteri di un’offesa apparente, si prestano ad una interpretazione offensiva, dànno diritto a pretendere spiegazioni da chi se ne rese autore (Châteauvillard, Bellini, Angelini, Viti, ecc.).

Nota. — Talune volte, nei rapporti dalla vita sociale, accade che il gentiluomo è costretto a ricorrere all’azione cavalleresca, non per punire chi lo chiamò vile o bugiardo: non per vendicare il dolore di una bastonata, o per cancellare l’onta o la vergogna di uno schiaffo; ma per qualche cosa di più e di meglio delle stesse offese con vie di fatto. È la pace domestica; è la reputazione della propria donna; è il sacro onore della famiglia, che bisogna difendere e tutelare da una serie di atti, da una serie di parole, che senza ledere, in apparenza, l’onorabilità del