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Libro primo 25
. . . . . a dì 18 ore

I sottoscritti C. e D. rappresentanti del sig. A., che si riteneva offeso dal sig. B. (perchè . . . . . . . . . .) avendo esposto al sig. B. il mandato ad essi affidato dal loro rappresentato, provarono al sig. B. con [documenti, lettere, testimonianze, ecc.], essere egli caduto in errore nello apprezzare [giudicare, pensare, stimare, credere, ecc.] i fatti [o le cose, ecc.] che lo indussero a recare offesa al sig. A.

Il sig. B., dopo aver preso conoscenza [atto] dei documenti [lettere, testimonianze, ecc.] dai rappresentanti del sig. A. sottoposti al suo esame; ed avendo da questo esame ottenuto prova luminosa che la sua buona fede era stata sorpresa, ha dichiarato di essere lieto di ritrattare l’offesa fatta al sig. A., perchè non meritata e perchè, se mantenuta, dopo l’esame dei documenti [lettere, testimonianze, ecc.], costituirebbe un sopruso ed una ingiustizia a danno di A. e si dichiara disposto a risarcire il danno arrecato, nella misura e nel modo che i quattro rappresentanti o un giurì d’onore stabiliranno.

I signori C. e D. e nella loro qualità di rappresentanti del sig. A. e in nome proprio, ringraziano il sig. B. [o i rappresentanti del sig. B.] della ritrattazione, che essendo conforme al vero e all’onesto, li obbliga ad affermare che onorano nel sig. B. il vero galantuomo e il gentiluomo perfetto per l’atto di giustizia compiuto verso il sig. A.

Firmato: C. D.  E. F.


ART. 32.

La riparazione consiste nell’ottenere dall’offensore le scuse per l’offesa fatta patire; o l’accettazione di uno scontro con le armi, semprechè i primi rifiutino l’appello a un giurì o alla Corte d’onore, proposto per dovere dai quattro rappresentanti, affinchè venga