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22 Codice cavalleresco italiano

diritto a risarcimento di sorta (Corte d’onore Firenze, 28 maggio 1889).

Nota. — Infatti, lo scontro non può aver luogo senza la libera e volontaria compartecipazione dei due combattenti, e perciò chi si batte in duello perde pure il diritto al risarcimento del danno causato dall’offesa.

ART. 29.

Per le offese che hanno prodotto un danno morale, o cagionato danno materiale o fisico all’offeso non provocatore, è riservato a questi il diritto di pretendere dall’offensore una soddisfazione cavalleresca e un risarcimento adeguato al danno in via civile (anche la Corte d’onore Firenze, 28 maggio 1889, sentenziò in questo senso).

Nota. — Al § III del Libro quarto della Giurisprudenza del duello (pag. 178) si legge:

«Il secondo degli errori, quello della soppressione delle azioni fiscali, vale a dire la rinunzia ad ogni proprio e vero diritto innanzi ai Tribunali contro la persona con cui si batte, fa incorrere nell’assurdo e nell’immoralità che certa gente paghi i debiti propri per danni recati, con un colpo dato o ricevuto.

«Chi indebitamente danneggia (può, s’intende, danneggiarsi debitamente, e allora sta bene) con una falsa notizia od altrimenti un terzo, incontra verso di lui una responsabilità, la quale può essere duplice di natura sua.

«Talvolta una persona, la quale si trova contemporaneamente ferita negli interessi materiali e nei morali e sociali deve, per un concorso di circostanze o per la pressione di un’opinione pubblica poco illuminata, portarsi sul terreno, sia pure. Ma perchè dopo questa soddisfazione consentita per di più da una esigenza dei tempi, dei luoghi