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Libro primo 19
ART. 20.

Restano pure nella categoria degli oltraggi, anzichè in quella delle vie di fatto, gli oggetti lanciati contro.

ART. 21.

Le vie di fatto per aggressione, compiute a danno di un supposto o reale offensore, se consumate prima che l’aggredito abbia respinto un cartello di sfida, impediscono l’azione cavalleresca (così opinò la Corte d’onore, Firenze, 8 gennaio 1889; Angelini, cap. IV, 12°).

ART. 22.

Nelle vie di fatto provocate da oltraggio, colui che riceve per primo la percossa conserva i diritti di offeso, anche se la percossa provocò una risposta (Du Verger conferma l’asserto, I, 10°).

ART. 23.

L’aggressione in materia cavalleresca include l’idea di premeditazione, e perciò esclude quasiasi soluzione cavalleresca; ma quando sia provato che la premeditazione manca, viene a mancare l’aggressione vera e propria e l’atto potrà considerarsi soperchieria.

Nota. — In questo senso si pronunciò il Giurì d’onore in causa Riccardi-Guiola, Napoli, 4 gennaio 1878. Giudici:

    consultare nel n° di giugno della Cassazione Unica, ha stabilito che lo schiaffo debba generalmente considerarsi quale ingiuria e non quale lesione personale: e ciò avuto riguardo all’intenzione dell’agente, che è evidentemente quella di offendere l’onore e non la integralità personale dell’avversario. Può quindi lo schiaffo confondersi con altre ingiurie.