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Libro primo | 19 |
Restano pure nella categoria degli oltraggi, anzichè in quella delle vie di fatto, gli oggetti lanciati contro.
Le vie di fatto per aggressione, compiute a danno di un supposto o reale offensore, se consumate prima che l’aggredito abbia respinto un cartello di sfida, impediscono l’azione cavalleresca (così opinò la Corte d’onore, Firenze, 8 gennaio 1889; Angelini, cap. IV, 12°).
Nelle vie di fatto provocate da oltraggio, colui che riceve per primo la percossa conserva i diritti di offeso, anche se la percossa provocò una risposta (Du Verger conferma l’asserto, I, 10°).
L’aggressione in materia cavalleresca include l’idea di premeditazione, e perciò esclude quasiasi soluzione cavalleresca; ma quando sia provato che la premeditazione manca, viene a mancare l’aggressione vera e propria e l’atto potrà considerarsi soperchieria.
Nota. — In questo senso si pronunciò il Giurì d’onore in causa Riccardi-Guiola, Napoli, 4 gennaio 1878. Giudici:
consultare nel n° di giugno della Cassazione Unica, ha stabilito che lo schiaffo debba generalmente considerarsi quale ingiuria e non quale lesione personale: e ciò avuto riguardo all’intenzione dell’agente, che è evidentemente quella di offendere l’onore e non la integralità personale dell’avversario. Può quindi lo schiaffo confondersi con altre ingiurie.