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Libro primo 13


Nota. — Così, se col proposito di umiliare ed offendere negasi all’individuo qualità di decoro, come ingegno, coltura, capacità in checchessia, poteri, fortuna od altro consimile.

L’offesa di primo grado, qualora si faccia ricorso al duello, piuttosto che all’arbitraggio, o al giurì, o alla Corte d’onore, dà il diritto alla scelta dell’arme a chi ne fu colpito.

b) offesa grave, o di secondo grado, se intacca l’onorabilità del gentiluomo e, chi se ne rese colpevole, deve rispondere di un insulto.

Nota. — Così, per esempio: se negasi all’individuo veridicità, delicatezza di condotta, elevatezza di indole, coraggio, mantenimento della parola data od altre consimili, le quali essenzialmente costituiscono l’onore cavalleresco.

In questo caso, e semprechè si voglia ricorrere al duello, l’offeso ha diritto alla scelta dell’arme e a stabilire le condizioni dello scontro. Anche Châteauvillard, al Cap. I, 10° opina similmente.

c) offesa gravissima, o di terzo grado, se diretta contro l’onore del galantuomo, o se accompagnata con vie di fatto; e l’offensore risponde di un oltraggio.

Nota. — Perciò, se negasi all’individuo il senso del mio e del tuo; il rispetto della fede impegnata; il coraggio dei suoi più diretti e stretti doveri; la fama della famiglia; e in generale qualsiasi delle qualità costituenti l’onore morale.

L’oltraggiato, sempre, in caso di duello, ha il diritto alla scelta dell’arme; a stabilire le condizioni dello scontro; a imporre la natura del combattimento e a determinare le distanze nei duelli alla pistola. Così opina anche Châteauvillard al Cap. I, 11°.