Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/37


Libro 11


Veggasi la nota all’articolo 10 e anche l’Angelini, IV, 5°.

Nota. — Uno degli elementi che contribuisce a rendere più frequente il duello, è la ragione economica. La Giustizia in Italia costa cara, e una querela o un processo per ingiuria, per aggressione, o per diffamazione, porta seco una spesa molto maggiore di quella di un duello. Il ricorso alla Corte permanente di Firenze, o al nuovo istituto della Corte d’onore statale, eliminerà codesto inconveniente, e i nuovi provvedimenti promessi dal Min. della Guerra, si presume, saranno tali da rendere sollecita e non costosa la soluzione delle vertenze più complesse.

ART. 10.

Il provocatore, l’offesa del quale assumesse qualche carattere di ricatto o di sopraffazione, sarà deferito al Magistrato.

Nota. — È sopraffazione la intromissione illecita di terzi in una vertenza altrui, e ciò porta senz’altro alla squalifica (C. d’O. Bari 3-5-1922); arrogarsi la qualifica di rappresentante di una parte, quando non si ebbe il mandato; fornire documenti e mezzi ad una parte per tentare di porre l’avversario fuori dalle leggi d’onore, e ciò a scopo di vendetta, o per altro fine indecoroso tentare di far propria la posizione cavalleresca altrui; farsi paladino delle offese di altri, ecc. (C. citate). È sopraffazione, che tocca la vigliaccheria, offendere, senza essere provocati, chi si trova in condizioni morali o fisiche che gli impediscono la reazione, o vietano una domanda di soddisfazione.

È ricatto, invece, offendere uno, e alla sua domanda di riparazione porre il dilemma: «pagate se volete la soddisfazione», quando un credito è contestato. È ricatto, o peggio, è truffa o tentativo di truffa dire a uno: «scommetto».... quando si ha tanto di buono in tasca che lasci