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Appendice 295

dovrebbero in pari tempo salvaguardare i diritti imprescindibili della disciplina e l’interesse dei contendenti.

Di conseguenza, il Giurì d’onore militare, che dovrebbe sempre pronunziarsi sulle vertenze sottoposte al suo giudizio, necessiterebbe investirlo di funzioni disciplinari, o quanto meno incaricarlo di proporre alle autorità superiori le sanzioni per quelle colpe che risultassero a carico dei contendenti.

Nessun ufficiale potrebbe sottrarsi al giudizio del Giurì, comminando pene disciplinari di natura grave, quali la revoca dall’impiego e del grado, nei contravventori.

Il Giurì dovrebbe avere il compito di esaminare la questione e, a seconda dei casi, di provocare la conciliazione degli avversari, imporre le scuse da parte del colpevole sotto la comminatoria di sanzioni gravi; di stabilire in ogni singolo caso il torto e la ragione, dichiarando con ciò esaurita la vertenza d’onore.

I giudici in numero di tre o di cinque, dovrebbero essere designati dalle autorità chiamate a comporre il Giurì, ad eccezione di due, uno per ciascuna parte, da scegliersi nella terna proposta da ciascuno avversario. Così, mentre si concederebbe alle parti di avere nel Giurì un proprio eletto, verrebbero garentite le prerogative alle quali la disciplina militare non può rinunciare.

I giudici dovrebbero essere tutti superiori di grado ai contendenti e scegliersi tra gli ufficiali in servizio attivo permanente o in congedo, purchè veramente competenti nella materia. Speciali disposizioni dovrebbero regolare le vertenze tra militari e borghesi, i quali nella composizione del Giurì avrebbero gli stessi diritti e doveri dei militari, eccettuato, ben inteso le sanzioni disciplinari di carattere esclusivamente militare.

Le conseguenze disciplinari dei fatti, dai quali originò la vertenza, rimarrebbero di competenza del Ministro per la guerra. Queste, ripetesi, le linee generali alle quali dovrebbero corrispondere i nuovi provvedimenti in avverso