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292 Codice cavalleresco italiano

definitivo del Giurì; e la violazione di tale obbligo costituisce una grave mancanza disciplinare.

Art. 9.

Le presenti disposizioni valgono anche per le vertenze fra militari dell’esercito e dell’armata. In tal caso il piego, di cui all’art. 4, deve essere diretto all’autorità da cui dipende il militare che ha inviato la sfida.

L’autorità stessa costituisce il Giurì, nominando il presidente ed un membro; la nomina dell’altro membro è deferita all’autorità da cui dipende lo sfidato.

Art. 10.

Per gli ufficiali in congedo, quando non sono considerati come in servizio, ricorrere al Giurì d’onore, per la risoluzione di vertenze cavalleresche, è obbligo morale.

Anche le vertenze fra militari e borghesi, qualora questi ultimi vi aderiscano, potranno essere deferite ai Giurì come sopra costituiti: e in questo caso l’accettazione del verdetto corrisponde per le parti ad un dovere d’onore.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 ottobre 1908. Reg. 46. Atti del Governo a. f. 31. — A. Armelisano.

Luogo del sigillo.

V. il guardasigilli

ORLANDO

Casana — C. Mirabello.