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Appendice 291

contesa in quei casi, in cui i fatti non ledono l’onore di alcuno dei contendenti e perciò per tali fatti non deve sussistere cagione di rancore fra le parti.

Il Giurì redige un processo verbale di conciliazione quando, vagliati i fatti ed attribuita a ciascuna delle parti la propria responsabilità nella vertenza, possa dichiarare questa amichevolmente composta senza detrimento dell’onore dei contendenti. Il Giurì fissa pure il modo e il tempo della loro conciliazione sia chiamando innanzi a sè i contendenti e i loro rappresentanti, sia determinando che la conciliazione avvenga per iscrìtto. Le parti debbono sempre sottoscrivere il verbale stesso, del quale viene rilasciata copia a ciascuna di esse, mentre l’originale è rimesso all’autorità che ha nominato il Giurì; è però lasciata ad ognuna delle parti la facoltà di dichiarare che non si ritiene soddisfatta dalla deliberazione del Giurì, attenendosi, in tal caso, a quanto è prescritto dall’art. 7.

Il Giurì ha facoltà di pronunziare la dichiarazione di non intervento, quando la vertenza sia cagionata da fatti di natura tale da rendere evidente la convenienza che le parti siano lasciate libere di risolvere come meglio credono la vertenza stessa, rimanendo responsabili dei propri atti di fronte ai regolamenti militari ed alle leggi penali.

Art. 7.

Nei casi a) b) dell’articolo precedente, se una delle parti, o ambedue, non ravvisino nel verdetto emesso dal Giurì sufficiente riparazione all’offesa che ha cagionato la vertenza, possono, nei tre giorni successivi alla notificazione del verdetto stesso, esporne per iscritto o verbalmente le ragioni all’autorità che ha convocato il Giurì, la quale può confermare il verdetto, oppure può convocare un nuovo Giurì il cui giudizio sarà inappellabile.

Art. 8.

È obbligo di ambedue le parti di attenersi al giudizio