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290 Codice cavalleresco italiano


Il Giurì emette la dichiarazione che non v’è ragione a


    debbono essere risolte nei modi e nelle forme stabiliti dalle leggi d’onore.
    I giurì militari non sono organi creati per aiutare i contendenti nella risoluzione delle controversie, evitando loro il dovere di provvedere personalmente alla costituzione di giurì che si rendessero necessari, e mettendo perciò a loro servizio un Comandante di Corpo, di Divisione o di Corpo d’Armata; ma hanno un solo ed esclusivo scopo: quello di controllare le vertenze tra militari per impedire che essi scendano sul terreno, quando ciò è possibile.
         In base a questo unico scopo la legge ne determina il compito con formule determinate, tassative, che non si possono, nè si debbono parafrasare.
         Il giurì militare può, infatti prendere una sola delle tre seguenti deliberazioni: a) dichiarare che non v’è luogo a contesa; b) fare un verbale di conciliazione; c) dichiarare il non intervento nella vertenza. Quindi non può dichiarare che v’è luogo a contesa, poichè la legge non lo consente, sebbene implicito negli altri due casi; non può dichiarare, non può deliberare di fare un verbale di conciliazione, perchè la legge non lo consente; mentre è necessaria la dichiarazione di non intervento, stando al decreto, a tutti i militari prima di scendere sul terreno; ma codesta dichiarazione non ha, nè può avere alcun diverso significato da quello che le parole esprimono. Erra quindi chi interpreta il disinteressamento del giurì militare come un ordine di battersi. Esso non ha altro effetto che di lasciare libero il corso alle leggi d’onore.
         Questo principio è ribadito da una larga giurisprudenza penale. Se così non fosse i giudici militari dovrebbero rispondere di complicità in un reato.
         Il legislatore, in termini poveri, ha detto ai militari: «Le leggi d’onore dànno a voi, come gentiluomini, il diritto di deferire le vostre questioni nelle vertenze cavalleresche e le vertenze stesse a giurì, che voi stessi nominate, e ne avete il diritto. Ma siccome siete anche militari, io voglio fare una eccezione alle leggi d’onore; voglio io avere il diritto di nominarvi un giurì ogni volta riteniate necessario uno scontro, per vedere se questo è veramente giustificato. Voglio sapere e controllare, sospendendo per un istante la forza delle consuetudini cavalleresche, le quali riprenderanno il loro vigore solo e se vi dirò: vi lascio liberi di fare quel che volete. Allora, e solo allora, potrete (non dovrete) scendere sul terreno, se le leggi d’onore lo richiedono».
         Questa essendo la legge, è evidente che il giurì militare non possa prendere in esame nessuna questione che alla vertenza si riferisce, perchè, dato che la sua deliberazione deve essere conforme ad una delle tre stabilite dalla legge, non ha possibilità di risolverla.