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Appendice 289

gnizione del contenuto, ordinano immediatamente la costituzione di un Giurì d’onore, composto di un presidente e di due membri che esse scelgono rispettivamente fra gli ufficiali in servizio effettivo permanente che da loro dipendono, superiori in grado od anzianità ai contendenti.

Il Giuri sarà presieduto:

nelle vertenze fra ufficiali generali, da un tenente generale o vice ammiraglio e in quelle fra ufficiali superiori o capitani e gradi corrispondenti nella regia marina da un ufficiale generale o ammiraglio;
in quelle fra ufficiali subalterni, da un ufficiale superiore;
in quelle fra gli altri militari, da un capitano o da un ufficiale corrispondente della regia marina.

Le autorità, che ordinano la costituzione del Giurì, trasmettono al presidente il piego chiuso, che contiene la relazione dei rappresentanti, e indicano il luogo dove il Giurì deve riunirsi.

Il presidente stabilisce il giorno della riunione.

Art. 6.

Il Giurì, presa cognizione dei documenti, ed intese, ove lo ritenga opportuno, le parti ed i loro rappresentanti, pronunzia il proprio verdetto. Le parti dovranno sempre essere intese quando ne facciano domanda.

Il verdetto può avere per risultato:

a) una dichiarazione che non v’è ragione a contesa;
b) un verbale di conciliazione;
c) una dichiarazione di non intervento nella vertenza1.
  1. Occorre tener presente che il compito dei giurì militari, istituiti con questo decreto non possono, nè devono occuparsi delle questioni relative a vertenze tra militari, quale che sia la natura e il carattere di dette questioni. Le questioni procedurali e quelle di fatto che accompagnano quasi sempre lo svolgimento di una vertenza cavalleresca