Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/312

286 Codice cavalleresco italiano

tese sempre dal militare una profonda e delicata sensazione dell’onore. A ciò si aggiunga l’estimazione che in tutti i tempi nell’Esercito nostro si ebbe per qualsiasi manifestazione di arditezza e di valore personale, e ciò malgrado la dimostrazione fornita dall’esperienza, che il duello non costituisce un atto di coraggio, sibbene una coercizione illogica da parte di un pregiudizio inveterato, il quale oggi non ha più motivo di sussistere.

Preoccupato della facilità con la quale gli ufficiali scendevano sul terreno, quasi sempre per ragioni futili, il Ministero della guerra, riconosciuta la utilità pratica dello Istituto del giurì d’onore, provvide a regolare e restringere l’uso del duello con il Regio Decreto del 4 ottobre 1908.


Regio Decreto relativo alla costituzione del Giurì d’onore per le vertenze cavalleresche fra militari del regio esercito e dell’armata.


4 ottobre 1908.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno

il 3 novembre 1908, n. 257)




VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e volontà della nazione

re d’italia.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando fra due militari sorga una vertenza cavalleresca, è dovere dei loro rappresentanti di tentare ogni mezzo per comporla amichevolmente.