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LIBRO SESTO.
VERBALI
I.
Generalità.
ART. 498.
Il verbale è quell’atto, o documento, nel quale sono descritte le cause della vertenza, le trattative per conciliarla e la soluzione ottenuta. Deve essere conciso, compilato con chiarezza e precisione, sottoscritto dai rappresentanti o testimoni, portare la data, il luogo e l’ora, nella quale è stato disteso; scritto, infine, in duplice copia.
ART. 499.
Il verbale, firmato dai rappresentanti le parti avversarie e da quelli di una sola parte, a seconda dei casi, costituisce una garanzia contro la maldicenza e tutela l’onore e la riputazione del gentiluomo.
ART. 500.
Se contiene cose contrarie al vero, le parti, che ne