Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/292

266 Codice cavalleresco italiano

attendere immobile e ritto il fuoco dell’avversario, al quale è concesso un minuto primo per avanzare e per rispondere: può, però, stare sulla mira fino a dieci secondi.

ART. 488.

Se, dopo una ferita, i testimoni dell’offeso non dichiarano esaurita la vertenza d’onore, il combattimento deve essere ripreso consenzienti i medici, se il ferito può reggersi da sè, avanzare e tirare.

Se il ferito non è caduto a terra in seguito alla lesione, non gli è concessa alcuna dilazione di tempo per avanzare, rispondere e mirare; se invece è caduto, gli sono concessi due minuti primi per rispondere e venti secondi per mirare.

Nota. — Molti usano in questi duelli di armare i tiratori con due pistole. Noi ci dichiariamo contrari a questa abitudine, che può originare deplorevoli inconvenienti.


XI.

Duello colla pistola arrestandosi.

ART. 489.

In questa specie di duello valgono le norme già accennate circa la scelta del posto e dell’arma per il combattimento e la precedenza del tiro.

ART. 490.

I duellanti praticano, come nel precedente caso (paragrafo X del libro quinto), sol che possono in-