Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/280

254 Codice cavalleresco italiano


f) spetta sempre all’offeso il diritto, anche ricominciando il duello, di sparare per il primo, in omaggio al principio, che tutti gli svantaggi devono essere a carico dell’offensore;

Nota. — A parer nostro, però, sarebbe più equo che questo diritto fosse riconosciuto solamente all’offeso percosso o ferito: giacchè l’ingiuriato con offese semplici usufruisce di già della scelta dell’arma; quello con offese gravi della scelta dell’arma e delle distanze. Per cui, consiglieremo sempre di derogare dal già formulato principio, ed affidare alla sorte di decidere chi deve sparare per primo nei duelli alla pistola provocati da offese semplici e non atrocemente gravi, con esclusione di vie di fatto e ferite; oppure: concedere la precedenza del tiro all’offeso di 1° e 2° grado, solo quando le distanze sono superiori a 20 metri.

g) essendo escluse le vie di fatto, o l’offesa atroce, l’offensore può presentare una generosa ritrattazione all’ingiuriato; però, sempre dopo essere stato esposto al fuoco di lui. Sarà al beneplacito dell’offeso accettare o rifiutare questa soluzione dello scontro. In simile circostanza si può lasciare il terreno senza spargimento di sangue e senza disdoro per le parti.


    di voler defraudare l’offeso della riparazione dovutagli, tentando per tal modo di rendere impossibile il duello. Se l’offensore sentisse veramente il rincrescimento della sua azione, dovrebbe non aspettare l’ultimo istante per manifestarlo; ma riparare il mal fatto, offrendo le sue scuse, prima d’andare sul terreno. Inoltre il non voler far fuoco costituisce un nuovo insulto per l’offeso, giacchè equivale a dirgli che lo si ritiene tanto dappoco da accettare in dono la vita dal suo offensore.
         «Perciò l’avversario, trascorsi due minuti, avrà il diritto, anzi l’obbligo, di continuare il duello, che deve seguitare finchè uno sia ferito».