Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/275


Libro quinto 249


ART. 443.

L’offensore, dal canto suo, può non acconsentire che il duello abbia luogo con armi conosciute dall’avversario.

ART. 444.

Permettendo ai duellanti di combattere con l’arma propria, non è necessario che le pistole appartengano allo stesso paio; in tal caso si tollera, fra le due canne della stessa boccatura, una differenza di lunghezza non eccedente i tre centimetri.

ART. 445.

Accordando ai combattenti la facoltà di servirsi delle proprie armi, resta stabilito:

a) i testimoni determinano la misura della carica (De Rosis, VII, 5°);

b) ciascuno dei combattenti carica la propria arma in presenza dei quattro testimoni;

c) la facoltà di caricare da loro stessi le armi non si accorda ai duellanti, se le armi sono conosciute ai combattenti.

ART. 446.

Scelte le armi, vengono presentate ai testimoni dell’avversario per essere sottoposte al seguente esame:

a) si constaterà che sieno eguali nel peso, nella forma, nella boccatura e nella lunghezza della canna (De Rosis, VII, 2°);

b) è vietato, anche se concordi le parti, che le pareti interne delle canne sieno rigate;