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248 Codice cavalleresco italiano

III.

Armi e munizioni - Loro esame.

ART. 439.

Le armi e le munizioni sono procurate dai testimoni dell’offeso.

ART. 440.

Le armi, in numero di due paia, devono essere eguali fra di loro (art. 243 del Codice penale) e sconosciute ai due primi.

ART. 441.

Nel dubbio che le armi sieno conosciute dai primi, i rappresentanti esigeranno da questi il giuramento che non conoscono le armi scelte per lo scontro.

Nota. — La conoscenza delle armi arreca vantaggi straordinari; il tiratore, conoscendone la resistenza dello scatto, la deviazione e la derivazione, può facilmente correggere la mira e colpire giusto nel bersaglio.

ART. 442.

Benchè contrario al più elementare principio cavalleresco, pure, in via affatto eccezionale, si concede all’offeso con percossa, o ferita, il diritto di servirsi delle proprie armi. In tal caso i padrini della parte lesa devono presentare le pistole prima alla parte avversaria, perchè ne scelga una, e l’altra al loro cliente.