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248 | Codice cavalleresco italiano |
III.
Armi e munizioni - Loro esame.
Le armi e le munizioni sono procurate dai testimoni dell’offeso.
Le armi, in numero di due paia, devono essere eguali fra di loro (art. 243 del Codice penale) e sconosciute ai due primi.
Nel dubbio che le armi sieno conosciute dai primi, i rappresentanti esigeranno da questi il giuramento che non conoscono le armi scelte per lo scontro.
Nota. — La conoscenza delle armi arreca vantaggi straordinari; il tiratore, conoscendone la resistenza dello scatto, la deviazione e la derivazione, può facilmente correggere la mira e colpire giusto nel bersaglio.
Benchè contrario al più elementare principio cavalleresco, pure, in via affatto eccezionale, si concede all’offeso con percossa, o ferita, il diritto di servirsi delle proprie armi. In tal caso i padrini della parte lesa devono presentare le pistole prima alla parte avversaria, perchè ne scelga una, e l’altra al loro cliente.