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246 Codice cavalleresco italiano


ART. 432.

Tutte le altre specie di duello con la pistola sono da noi considerate come eccezionali e, perciò, non cavalleresche.

ART. 433.

Nei duelli alla pistola non è lecito fissare precedentemente i colpi da spararsi da ciascun duellante.

Nota. — La scrupolosa osservanza da parte dei rappresentanti di questa prescrizione cavalleresca ridurrà di non poco il numero dei duelli, con grande vantaggio della morale e della giustizia.


II.

Delle distanze.

ART. 434.

La distanza che separa i tiratori nei duelli a pistola non può essere mai inferiore ai 12 metri, ossia a sedici passi1.

ART. 435.

Non deve parimenti eccedere i 22 metri nei duelli da piè fermo con fuoco a comando; nè scendere al disotto di metri 18 negli scontri da piè fermo, mirando.

  1. Il passo regolamentare è di metri 0,75. Qui ricordasi che l’articolo 243 del Codice penale è molto esplicito sulla questione delle distanze.