Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
246 | Codice cavalleresco italiano |
ART. 432.
Tutte le altre specie di duello con la pistola sono da noi considerate come eccezionali e, perciò, non cavalleresche.
ART. 433.
Nei duelli alla pistola non è lecito fissare precedentemente i colpi da spararsi da ciascun duellante.
Nota. — La scrupolosa osservanza da parte dei rappresentanti di questa prescrizione cavalleresca ridurrà di non poco il numero dei duelli, con grande vantaggio della morale e della giustizia.
II.
Delle distanze.
ART. 434.
La distanza che separa i tiratori nei duelli a pistola non può essere mai inferiore ai 12 metri, ossia a sedici passi1.
ART. 435.
Non deve parimenti eccedere i 22 metri nei duelli da piè fermo con fuoco a comando; nè scendere al disotto di metri 18 negli scontri da piè fermo, mirando.
- ↑ Il passo regolamentare è di metri 0,75. Qui ricordasi che l’articolo 243 del Codice penale è molto esplicito sulla questione delle distanze.