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Libro quarto 231


ART. 398.

Il duellante caduto deve essere considerato «disarmato» e di questo gode tutte le immunità; per cui, commetterebbe un assassinio chi lo ferisse, o tentasse di ferirlo volontariamente.

ART. 399.

Dal canto suo, il caduto non può trarre alcun vantaggio dalla sua disgrazia; nè gli è quindi lecito di approfittare dell’incertezza dell’avversario per colpirlo, come qualche volta si è verificato.

Nota. — Un simile procedimento è condannato dalle leggi cavalleresche, perchè sleale e codardo, non essendo ammessa la caduta, come una finta per ingannare l’avversario. Rammentiamo in proposito, quanto abbiamo già detto parlando dei doveri dei duellanti, ai quali, nei duelli alla spada o alla sciabola, è permesso piegarsi col corpo in qualunque senso, e chinarsi fino a porre la mano disarmata a terra, mai il ginocchio.



XVIII.

Delle ferite.

ART. 400.

Il combattimento è sospeso in seguito a ferite.

Avvertimento. — Un accorto direttore del campo, che ha assistito a parecchi scontri e che possiede una certa esperienza nelle armi, non ha bisogno dell’invito dei duellanti per accertarsi della esistenza di una ferita, ed avrà fatto cessare il combattimento, prima che venga accusata dal ferito o dal feritore.