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230 Codice cavalleresco italiano


In seguito alla rottura di una lama, i padrini cambiano le armi rotte, sostituendole con un altro paio, e armano i duellanti, attenendosi a quanto è detto precedentemente.

Nota. — È inutile ripetere che tutte le volte, in cui vengono cambiate le armi, esse devono subire il solito esame del primo paio e la disinfenzione.

ART. 395.

Se durante lo scontro si rompono parecchie lame delle armi appaiate, che erano state portate per il duello, questo sarà rimesso all’indomani, causa la deficienza delle medesime.


XVII.

Caduta.

ART. 396.

Se uno dei duellanti, durante lo scontro, cade a terra, i testimoni sospenderanno subito il combattimento, e gli avversari dovranno essere posti nuovamente in guardia, come fu praticato nel primo assalto.

ART. 397.

Nel duello si considera, caduto a terra uno dei tiratori, non solo quando egli è lungo disteso al suolo; ma anche quando, scivolando o inciampando, il suo ginocchio tocca il terreno.