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Libro quarto | 229 |
colpito; giacchè, in tale circostanze, il disarmo accade simultaneamente alla ferita, e ciò non si può prevedere e tanto meno impedire.
Le leggi del duello non considerano sleale il colpo che tocca l’avversario, prima che l’arma sia completamente a terra.
Chi ha disarmato l’avversario non è in obbligo di raccogliere l’arma di lui a terra: spetta ai testimoni del disarmato di alzarla e di consegnarla nuovamente al loro cliente.
I testimoni, e più specialmente il direttore del campo, appena si verifica il disarmo, devono tosto interporsi tra i duellanti per impedire che nella foga della lotta il vincitore non abbia a commettere involontariamente un atto sleale, ferendo l’avversario inerme.
Nota. — Per risparmiare la vergogna di farsi «guadagnare il ferro», i testimoni consiglino ai loro clienti di «dare poco ferro» al nemico.
XVI.
Rottura di una delle armi.
Il duellante, al quale si spezza la lama dell’arma, deve considerarsi «disarmato»; e a lui sono applicabili le stesse regole enunciate nel paragrafo precedente.