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Libro quarto 229


colpito; giacchè, in tale circostanze, il disarmo accade simultaneamente alla ferita, e ciò non si può prevedere e tanto meno impedire.

ART. 391.

Le leggi del duello non considerano sleale il colpo che tocca l’avversario, prima che l’arma sia completamente a terra.

ART. 392.

Chi ha disarmato l’avversario non è in obbligo di raccogliere l’arma di lui a terra: spetta ai testimoni del disarmato di alzarla e di consegnarla nuovamente al loro cliente.

ART. 393.

I testimoni, e più specialmente il direttore del campo, appena si verifica il disarmo, devono tosto interporsi tra i duellanti per impedire che nella foga della lotta il vincitore non abbia a commettere involontariamente un atto sleale, ferendo l’avversario inerme.

Nota. — Per risparmiare la vergogna di farsi «guadagnare il ferro», i testimoni consiglino ai loro clienti di «dare poco ferro» al nemico.


XVI.

Rottura di una delle armi.

ART. 394.

Il duellante, al quale si spezza la lama dell’arma, deve considerarsi «disarmato»; e a lui sono applicabili le stesse regole enunciate nel paragrafo precedente.