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Libro quarto 225

XIII.

Durante il combattimento.

ART. 380.

I testimoni devono, a loro rischio e pericolo, far cessare il combattimento: per impedire contravvenzioni alle leggi d’onore; in seguito a ferite; a disarmo o a caduta (Châteauvillard, IV, 22°).

ART. 381.

Durante l’attacco i combattenti hanno il diritto di condurre l’azione a loro piacimento.

ART. 382.

Potranno, perciò, marciare in avanti, battere in ritirata, saltare a destra o a sinistra, girare attorno, ecc., ecc., per conquistare, per così dire, la parte più vantaggiosa del terreno e per mettere in condizioni sfavorevoli l’avversario.

ART. 383.

I testimoni con attenzione costante seguiranno i combattenti in tutte le loro evoluzioni, senza dir parola, senza fare alcun gesto, e a distanza tale da non recare loro molestia alcuna.

ART. 384.

Nella marcia in avanti e nel retrocedere si terranno sempre vicino ai combattenti, alle distanze indicate, e avranno cura di non collocarsi mai dietro ai duellanti.