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Libro quarto | 225 |
XIII.
Durante il combattimento.
I testimoni devono, a loro rischio e pericolo, far cessare il combattimento: per impedire contravvenzioni alle leggi d’onore; in seguito a ferite; a disarmo o a caduta (Châteauvillard, IV, 22°).
Durante l’attacco i combattenti hanno il diritto di condurre l’azione a loro piacimento.
Potranno, perciò, marciare in avanti, battere in ritirata, saltare a destra o a sinistra, girare attorno, ecc., ecc., per conquistare, per così dire, la parte più vantaggiosa del terreno e per mettere in condizioni sfavorevoli l’avversario.
I testimoni con attenzione costante seguiranno i combattenti in tutte le loro evoluzioni, senza dir parola, senza fare alcun gesto, e a distanza tale da non recare loro molestia alcuna.
Nella marcia in avanti e nel retrocedere si terranno sempre vicino ai combattenti, alle distanze indicate, e avranno cura di non collocarsi mai dietro ai duellanti.