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Prefazione xxiii

fici della sua legge nella proporzione almeno di quelli da me raccolti in quaranta anni di apostolato. La legge è eccellente, umana e cavalleresca ad un tempo, e perciò sarebbe delitto privarne la Nazione, assetata, di giustizia e di tranquillità nella famiglia.

Per rendere pratico questo manuale e per facilitare la soluzione civile, giusta, ragionevole delle vertenze, senza offese alla morale, al buon senso e al diritto, in questa edizione ho riferito le massime fondamentali cavalleresche, che formano la legge, ed ho commentato taluni principi cavallereschi sanciti dalle Corti d’onore e dai Giurì.

Le massime fondamentali (leggi indiscusse) sono state desunte dai lodi e dai verdetti pubblicati nelle varie gazzette del tempo, e le avrei riprodotte in estenso se la natura del libro, codice e non repertorio di giurisprudenza cavalleresca, me lo avesse concesso.

Richiesto di parere cavalleresco su verbali o su verdetti di Giurì, dissi il mio pensiero modesto con la sincerità abituale. Però, mi astenni sempre dallo entrare nel merito delle questioni. Ciò malgrado, codesti miei pareri, naturali e doverosi, spiacquero a taluni firmatari di verbali o di lodi che si dicevano conformi al Codice Cavalleresco Gelli.

Ora, a me pare di avere il diritto di giudizio, quando i verbali e i lodi, che si dicono conformi al