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Libro quarto 211

VII.

Lettura del verbale di scontro.

ART. 343.

L’abitudine porta che, spogliati i duellanti, come è stato convenuto previamente, e messili di fronte, prima di consegnar loro le armi il direttore del combattimento dà lettura delle condizioni stipulate per regolare il duello.

ART. 344.

Finita la lettura, il direttore rammenta loro che tutte le condizioni lette, essendo state precedentemente elaborate dai testimoni e dai primi accettate, incombe per parte dei duellanti lo stretto obbligo di osservarle scrupolosamente, sotto pena di perdere la qualità di gentiluomo.

Nota. — Per quanto possa sembrare utile richiamare alla memoria dei combattenti le condizioni regolatrici dello scontro, opiniamo che la lettura del lungo verbale, pochi momenti prima di mettersi in guardia è superflua e inopportuna.

Superflua, perchè i due primi devono aver letto la copia del verbale di scontro, presentata a loro per l’accettazione dei rispettivi mandatari; inopportuna per molteplici ragioni.

Tutti coloro che hanno dovuto sottostare alla dura necessità di liquidare alcune pendenze con le armi, possono accertarvi che il momento meno piacevole e più critico da superare è quello che passa tra lo spogliarsi e il mettersi in guardia.