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Libro quarto 205

di cinti erniari di qualunque specie, o di altri apparecchi medico-chirurgici, dovrà avvertire i propri testimoni per la debita comunicazione agli avversari, prima di recarsi sul luogo dello scontro (Angelini, XV, 12°).


IV.

Dichiarazioni da farsi prima dello scontro.

Per comodità di chi tratta vertenze d’onore, riassumiamo in questo paragrafo tutte le dichiarazioni che devono farsi prima di scendere sul terreno, allo scopo di evitare contestazioni o ritardo nella soluzione della vertenza d’onore.

È necessario, allo scopo di rendere edotta la parte avversaria:

se al momento della sfida si è di già coinvolti in altra partita d’onore; o se vi ha altro impegno sacro, o grave che obbliga a rimandare lo scontro ad altro tempo;

se un difetto fisico impedisce di maneggiare una delle armi legali;

se, ritenendosi offeso nell’onore e nella probità, s’intende di fare appello alla Corte d’onore, a un giurì o al Tribunale ordinario perchè provi l’onestà dell’offeso prima di qualsiasi altra pratica cavalleresca;

se si intende di battersi con guanto o no;

se, per difetto della vista, s’intenda di servirsi degli occhiali fissi o a molla, durante lo scontro;

se si è afflitti da palpitazione di cuore o da asma, per i riposi;

se per infermità legittime e constatate, si deve fare uso di fasce, o di cinti erniari;

se ambidestro, di quale mano si preferisce servirsi nel duello.