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Prefazione xxi


Il giudizio della Corte non è pubblico; ma le parti possono farsi assistere dai rispettivi difensori. Se la Corte riesce nello intento (e anche qui opera come il Giurì d’onore) della conciliazione, il giudizio ha termine con un verdetto motivato, pronunziato dalla Corte subito dopo terminata la discussione e dichiarato chiuso il dibattimcnto. Particolarità essenziale del verdetto è la possibilità alternativa di sanzioni per le due parti, e cioè, tanto per l’offensore, come ora si pratica nei verdetti di un Giurì d’onore, quanto per l’offeso.

Tra le sanzioni di carattere punitiva riservate alla Corte d’onore precipua è la censura, alla quale può essere aggiunta, a vantaggio dell’offeso, una riparazione pecuniaria non superiore alle diecimila lire; e ciò senza menomare nell’offeso il decoro e tanto meno il diritto di promuovere successivamente, innanzi alla sezione civile della Corte di Appello, azione per la liquidazione del danno.

Il verdetto della Corte d’onore è appellabile con ricorso alla Corte di Cassazione in sede penale, soltanto per eccesso di potere.

I possibili conflitti fra la competenza della Corte d’onore e quella del giudice ordinario sono risolti dalla seconda sezione della Corte di Appello in camera di Consiglio.

La norma giuridica che consente ai rappresentanti la facoltà di rivolgersi alla Corte d’onore nell’interesse dei loro rappresentanti, nel progetto della nuova legge assurge a consacrazione della più schietta moralità; e perciò, qualora i padrini trascurassero di promuovere il giudizio della Corte d’onore, il