Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/228

202 Codice cavalleresco italiano

letti, ritarda i movimenti d’avanzata e di ritirata, aumentando le probabilità di scivolare;

h) che permetta, infine, di potere egualmente e lealmente dividere la luce e il vento tra gli avversari (Angelini, XV, 7°).

Nota. — È stato già detto che il terreno deve essere piano; perciò, riteniamo inutile dimostrare che, se è in declivio o accidentato, può costituire una disparità assai sensibile tra i combattenti, i quali sarebbero impediti nello sviluppo delle loro azioni durante lo scontro.

Le condizioni del terreno essendo imprevedibili, non se ne può dare a priori all’offeso la scelta, poichè i vantaggi, a cui ha diritto l’ingiuriato, sono stabiliti e contenuti nel verbale di scontro secondo le norme del Codice d’onore.

ART. 318.

Di comune accordo i secondi scelgono il posto da occuparsi dal loro rappresentato, conforme al prescritto della leggi cavalleresche. Nascendo contestazione, per difetto di precedente deliberazione, il posto verrà assegnato dalla sorte (Châteauvillard, V, 2°; De Rosis, II, 10°-11°).


III.

Visita agli avversari.

ART. 319.

Il rifiuto per parte di uno dei duellanti di sottoporsi alla visita dei testimoni, per accertare che non indossa maglia metallica o altra difesa, equivale a rifiuto di battersi (Châteauvillard, V, 6°; da De Rosis, IV, 30°-31°; da Angelini, VI, 10°).