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196 Codice cavalleresco italiano


Art. 10.

Contro il verdetto della Corte d’onore è ammesso ricorso alla Corte di cassazione in sede penale, soltanto per eccesso di potere. La dichiarazione di ricorso coi motivi sarà fatta nella cancelleria penale della Corte di appello o del tribunale presso cui è costituita la Corte d’onore, nel termine di tre giorni successivi a quello della pronunziazione del verdetto. In caso di annullamento la causa è rinviata ad altra Corte viciniore da formarsi secondo le norme dell’art. 4.

Art. 11.

La morte della parte convenuta estingue l’azione penale, e la morte dell’offeso fa venir meno la competenza speciale della Corte d’onore.

Valgono, per la prescrizione dell'azione penale, le norme del codice penale relative alla diffamazione; l’azione penale per ogni altra offesa si prescrive in tre mesi.

Art. 12.

Ove i padrini o secondi non promuovano il giudizio della Corte d’onore sulla controversia che ha determinata la sfida, non sarà a loro favore applicabile l’esenzione da pena prevista nel capoverso dell’articolo 241 codice penale.

Art. 13.

Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno in qualsiasi modo al pubblico disprezzo perchè essa o non abbia sfidato o abbia ricusato il duello, o sia ricorsa al giudizio della Corte d’onore, ovvero dimostrando o minacciando disprezzo, incita altri al duello, è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

Art. 14.

Il Governo del Re, è autorizzato a pubblicare, nel termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione della medesima e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.