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xx Prefazione


Alla Corte d’onore potrà chiedere riparazione chiunque si ritenga in qualsiasi modo offeso, semprechè nell’offesa non concorrano fatti costituenti reati perseguibili d’ufficio, e quando non sia stata presentata querela.

La Corte d’onore sarà istituita in ogni sede di Corte d’appello, ed eventualmente nelle sedi di Tribunale; e la Corte si comporrà, oltrechè del Magistrato, di due cittadini assessori, scelti di volta in volta rispettivamente dalle parti, ognuna delle quali presenterà una lista di cinque nomi di cittadini che abbiano o abbiano avuto la capacità effettiva o potenziale richiesta per la funzione di giurato.

Nel progetto di legge è, con lodevole e acuto senno, risolto il quesito della contumacia. Se la parte convenuta regolarmente citata, non comparisce senza giustificare un impedimento legittimo, la Corte decide in sua assenza: se la parte attrice non presenta nei termini e nei modi voluti la lista di cinque nomi, il giudizio non avrà più luogo e l’attore decade dal diritto di querela.

Se manca a ciò il convenuto, il presidente sceglie i due assessori fra le persone che possibilmente appartengono al ceto o alla professione delle parti. Come si vede i punti della nuova legge, simili alla pratica cavalleresca sulla composizione dei Giurì, sono tanti da far considerare la Corte d’onore del nuovo progetto di legge come un vero e proprio tribunale o giudizio cavalleresco, al quale sono stati conferiti tutti i poteri di legge per definire in via civile e morale qualsiasi vertenza, in cui sieno in giuoco la reputazione e l’onore di un cittadino.