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Libro terzo 193

3° se l’accertamento del fatto attribuito sia di pubblico interesse. In questo caso, riconosciuto con ordinanza il concorso di questa condizione, la causa, ove occorra, è rinviata ad altra udienza per dar modo di sperimentare la prova;

4° se il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Nel caso in cui pel fatto attribuito all’offeso sia tuttavia aperto o si inizi un procedimento penale, l’azione penale rimane sospesa fino a che con sentenza irrevocabile la persona offesa sia stata condannata o assolta.

Se la verità del fatto sia provata, o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata, l’autore della imputazione va esente da pena; salvo che i modi usati non costituiscano di per se stessi il delitto preveduto nell’articolo 395 (C. P.).

Art. 3.

Chiunque si ritenga offeso dall’attribuzione di fatti determinati, o in qualsiasi altro modo nel suo onore, nella sua reputazione o nel suo decoro, può chiedere riparazione alla Corte di onore istituita cogli articoli seguenti.

Tale facoltà non compete se concorrono fatti costituenti reati perseguibili d’ufficio, e si perde con la presentazione della querela.

Eguale facoltà, per il sol fatto della loro scelta ed accettazione, compete anche ai padrini o secondi giusta le disposizioni dell’articolo 12.

Art. 4.

In ogni sede di Corte di appello è istituita una Corte d’onore. Essa è composta di un Consigliere d’appello, che la presiede e di due cittadini assessori.

La Corte può anche essere istituita in sedi di tribunale, che saranno indicate per decreto reale, e in tal caso è presieduta dal presidente del tribunale.

Art. 5.

La parte convenuta deve comparire davanti alla Corte dì onore, e qualora, essendo stata regolarmente citata con decreto del presidente nelle forme e coi termini stabiliti per gl’imputati dal codice di procedura penale nei giudizi innanzi alle Corti di appello, non comparisca senza giustificare un impedimento legittimo, la Corte decide in sua assenza.

13 — J. Gelli.