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Libro terzo 191

alcun motivo essere recusati dalle parti, pena la squalifica.

ART. 305 h.

La Corte, così costituita, ha piena ed integra libertà d’azione, d’indagine e di giudizio nei limiti del mandato. Il suo giudizio è inappellabile e le sue massime restano legge indiscussa in materia d’onore.

Chiunque tentasse menomare la validità o la portata morale del lodo di una Corte, perderebbe senz’altro le prerogative cavalleresche.

ART. 305 i.

Il presidente di una Corte d’O. è in pieno diritto di riconvocare la Corte in qualunque tempo e luogo, quando per fatti o circostanze nuove reputasse necessario confermare o modificare il giudizio pronunziato, o provvedere ai mezzi per assicurare il rispetto al lodo dalla Corte emesso.

Nota. — È dovere cavalleresco in chi ha senso d’onore di accedere all’invito del presidente della Corte di testimoniare davanti ad essa, poichè il rifiuto o semplicemente il silenzio saranno considerati dalla Corte, a secondo dei casi, in senso sempre favorevole all’accusato, o all’appellante.