Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/212

186 Codice cavalleresco italiano


1° furono violati i principi fondamentali delle leggi d’onore (C. d’On. Milano, 18 giugno 1903; Firenze, 22 ottobre 1899; Livorno, 5 ottobre 1921; e 25 marzo 1922; Bari, 3 maggio 1922; Roma, 3 luglio 1922);

2° nella composizione del giurì non furono osservate le regole prescritte, garanzia unica per gli appellanti o interessati comunque sulla regolarità del giudizio (Corti d’On. citate);

3° il giudizio si estese a fatti o circostanze non comprese nel mandato affidato al giurì (Corti d’On. citate);

4° le decisioni furono prese col concorso di un giudice (fiduciario) recusato (Corti d’On. citate), o con l’intervento di un giudice che abbia precedentemente e comunque palesato la propria parzialità, o consigliato deposizioni dannose per uno dei giudicabili;

5° il giurì non fu costituito con l’intervento diretto e personale di tutti i rappresentanti (Corti d’On. citate);

6° furono esclusi testimoni a difesa, anche se addotti per deporre sulle generiche (C. d’On. citate);

7° il verdetto (lodo) difetta di motivazione, o accenna a circostanze senza precisarle, o non provate in modo assoluto (C. d’On. citate).

ART. 305 b.

Qualunque gentiluomo, senza incorrere nella perdita delle prerogative cavalleresche, ha facoltà di reclamo al presidente del giurì che pronunciò il verdetto, qualora ritenga il lodo viziato nella forma o errato nella sostanza.