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184 Codice cavalleresco italiano


trionfo del vero e del giusto, per facilitare comunque la pacificazione delle parti, e soprattutto nel fine di evitare che dalla sua opera civile sorgano altre vertenze, o si prolunghi quella discussa.

ART. 303.

Il verdetto di un giurì deve essere, per quanto possibile, impersonale e non può escire dai limiti assegnatigli dal mandato, altrimenti il suo lodo sarebbe nullo per eccesso di mandato.

Pronunziato il lodo tutti i documenti concernenti la vertenza discussa devono essere restituiti alle parti che li presentarono, e i verbali e le testimonianze, se per errore furono scritti e sottoscritti, devono essere distrutti.

ART. 304.

Se l’appello è presentato da una sola parte (unilaterale) il verdetto del giurì deve concernere solamente, la parte appellante, nel fine di evitare che l’altra, ritenendosene offesa, quereli i giudici d’onore per l’art. 393 del C. P., allo scopo di annullarne il giudicato.

Questo verdetto non ha valore, se entro tre giorni non viene comunicato alla parte non appellante.

ART. 305.

I giudici di un giurì unilaterale hanno l’obbligo di verificare prima la legittimità della loro costituzione in consesso giudicante conforme l’art. 280, e poi difendere la reputazione, l’onore e la tranquillità dei gentiluomini contro la calunnia, la diffamazione e il sopruso nel campo cavalleresco; di proclamare il vero contro il falso, affinchè una vertenza non crei o non perpetui l’equivoco consacrando la diffamazione.