Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
184 | Codice cavalleresco italiano |
trionfo del vero e del giusto, per facilitare comunque la pacificazione delle parti, e soprattutto nel fine di evitare che dalla sua opera civile sorgano altre vertenze, o si prolunghi quella discussa.
Il verdetto di un giurì deve essere, per quanto possibile, impersonale e non può escire dai limiti assegnatigli dal mandato, altrimenti il suo lodo sarebbe nullo per eccesso di mandato.
Pronunziato il lodo tutti i documenti concernenti la vertenza discussa devono essere restituiti alle parti che li presentarono, e i verbali e le testimonianze, se per errore furono scritti e sottoscritti, devono essere distrutti.
Se l’appello è presentato da una sola parte (unilaterale) il verdetto del giurì deve concernere solamente, la parte appellante, nel fine di evitare che l’altra, ritenendosene offesa, quereli i giudici d’onore per l’art. 393 del C. P., allo scopo di annullarne il giudicato.
Questo verdetto non ha valore, se entro tre giorni non viene comunicato alla parte non appellante.
I giudici di un giurì unilaterale hanno l’obbligo di verificare prima la legittimità della loro costituzione in consesso giudicante conforme l’art. 280, e poi difendere la reputazione, l’onore e la tranquillità dei gentiluomini contro la calunnia, la diffamazione e il sopruso nel campo cavalleresco; di proclamare il vero contro il falso, affinchè una vertenza non crei o non perpetui l’equivoco consacrando la diffamazione.