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182 Codice cavalleresco italiano


Non potendo condurre le parti alla soluzione pacifica, il giurì si dichiarerà incompetente, proponendo l’intervento di una Corte d’onore (C. d’On. Milano, 9 settembre 1892).

ART. 299 a.

Qualora la vertenza possa essere risolta pacificamente è copito del giurì di determinare:

a) pel caso di scortesia: la rettificazione, se c’è stata inesattezza, e la dichiarazione di non avere avuto intenzione di offendere;

b) pel caso di offese: la rettificazione dei fatti e del giudizio, e la scusa nella forma fissata dal giurì;

c) pel caso di oltraggio: la rettificazione dei fatti, la ritrattazione delle parole oltraggiose, la domanda di perdono all’offeso nelle forme fissate dal giurì.

ART. 299 b.

Nei casi b) e c) dell’art. 299 a l’offeso ha il diritto di pubblicare il verbale del giurì, che fa fede della buona ragione dell’offeso e della soddisfazione ottenuta.

ART. 299 c.

Nel caso in cui per opera dell’offensore o dell’offeso la vertenza non potesse essere definita pacificamente, il giurì riterrà esaurito il suo còmpito con la dichiarazione di non aver potuto risolvere la vertenza per opera dell’offensore o dell’offeso, e, se del caso, consigliare l’appello ad una Corte (C. d’On. p. di Firenze, 6 maggio 1890).

ART. 300.

Se per circostanze eccezionali il giurì dovesse di-