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178 | Codice cavalleresco italiano |
Nota. — La Corte d’onore permanente di Firenze con sentenza del 12-1-1890 affrontò con competenza la importante massima, con una elaborata motivazione, che porta le firme di D. Tommaso Principe Corsini senatore-presidente; Tenente Generale comm. Carlo Cugia dei marchesi di S. Orsola; Fambri comm. on. Paulo; Havermann col. cav. Luigi, giudici; Gelli comm. J., segretario relatore. La stessa massima fu successivamente confermata dalla C. d’O. di Milano il 18-6-1896 presid. Cingia; Torino 17-5-1898 presidente C. Roggero; Torino 3-6-1922 e Genova 8-7-1922 (senatore Setti); Roma 19-7-1922. È ovvio che un corpo giudicante non possa nè debba rivedere il giudizio di altro consesso giudicante dello stesso grado. Come si appella contro il giudizio di un arbitro al giurì d’onore, così contro il lodo di un giurì d’onore si appella ad un ente di grado più elevato, ch’è la Corte d’onore, nella formazione della quale le parti rimangono estranee per la garanzia morale della più assoluta imparzialità. Codesta garanzia, invece, sparisce completamente, quando il corpo giudicante è un giurì unilaterale, cioè eletto dal ricorrente, ch’è quanto dire: senza garanzia della indipendenza di giudizio, in quanto può legittimamente sospettarsi che la scelta dei giudizi sia stata fatta con affidamento di un lodo favorevole a chi lo invocò.
L’ignoranza poi di queste elementari leggi d’onore (giurisprudenza), che non sono il Codice cavalleresco (dottrina), ha portato sino all’assurdo in codesti inviti, spesso fatti con lo scopo subdolo di ottenere il riconoscimento della costituzione illegale e anticavalleresea di un ente giudicante, costituito ad usum Delphini. Ora, siccome sentenziò messer Nicolò: «un uomo non si giudica nè si valuta dagli orpelli della berretta o dalle nappe della toga, ma sì dalla mente e dalla sapienza che ricoprono», occorrerebbe che a codesti inviti a doppio fondo si ribellassero i gentiluomini con la denunzia ad una Corte d’onore, perchè all’osservanza dei principi sacri che formano la sola ga-