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174 Codice cavalleresco italiano


ART. 293 a.

Il segreto imposto ai componenti il giurì non soffre eccezioni pel giudice ufficiale in servizio attivo. Al pari degli altri egli non può violare il suo dovere cavalleresco senza incorrere nella perdita delle prerogative d’onore. Ma al giudice di un giurì, ufficiale in servizio attivo, si fa obbligo di presentare al superiore diretto copia del giudicato al quale partecipò.

Nota. — Questa nota fondamentale, confermata da vari giurì e da Corti permanenti ed eventuali (Firenze 6-6-1903; Milano 6-8-1904; Genova 4-2-1906; Torino 3-6-19221), non fu tenuta presente da un giurì unilaterale di Livorno, il quale inavvertentemente, o per non chiara dizione, instaurava il nuovo principio che: «un ufficiale in servizio attivo se fosse venuto a conoscenza, per dato e fatto della sua funzione di giudice, di circostanze o fatti capaci di menomare la correttezza cavalleresca di un inferiore, ufficiale nello stesso reggimento, avrebbe sentito il dovere di riferirne al superiore diretto». È pacifico che le leggi d’onore non soffrono eccezioni per gli ufficiali in servizio attivo, gentiluomini come tutti gli altri gentiluomini. Nè può ammettersi che i principi della disciplina militare possano essere in contrasto con i principi fondamentali dell’onore. Il segreto cavalleresco permane inalterato per tutti, e gli ufficiali in servizio attivo, che hanno missione educativa, non possono venir meno a codesto obbligo di fiducia, che rinserra tutta la squisitezza del pensiero informativo delle leggi d’onore (v. nota all’art. 294).

ART. 294.

Il giurì non fa verbali e si pronunzia a maggioranza

  1. S. E. il senatore avv. A. Setti, procuratore generale decoro della nostra magistratura.