Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/194

168 Codice cavalleresco italiano


Ma se il rifiuto di adire al giurì venisse dalla parte accusatrice, sarà ritenuto senz’altro falsa l’accusa, e considerata invece attendibile, se la ripulsa venisse dalla parte accusata.

ART. 283.

Se i rappresentanti dell’offensore si opponessero alla inserzione in verbale del loro rifiuto d’appello al giurì, incorreranno nella squalifica, da pronunziarsi da un giurì o da una Corte invocata dai rappresentanti dell’offeso, il quale sarà lasciato libero di procedere con i mezzi che a lui sembreranno più adatti per ottenere la soddisfazione dovutagli.

ART. 284.

Se dopo l’accettazione del cartello, ch’è promessa di soddisfazione (e non di riparazione), quella venisse a mancare per colpa dell’offeso, l’offensore ha il diritto di pretendere dai suoi rappresentanti una dichiarazione, dalla quale resulti che la soddisfazione, «non ha avuto più luogo per colpa dell’offeso». Venendo negata codesta dichiarazione l’interessato può appellarsi ad un giurì unilaterale per la tutela della sua reputazione.


XV.

Composizione e funzionamento del Giurì.

ART. 285.

Il giurì è costituito quando i rappresentanti, eletti i giudici, ne fanno la reciproca presentazione e confidano loro i documenti concernenti la vertenza.