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Libro terzo 163

apprezzamenti, sia di semplice cronaca, nel quale non si contenga nessuna offesa personale.

Nota. — Qualunque sia la posizione del responsabile di offese fatte col mezzo della stampa, gli offesi faranno bene di nominare i propri rappresentanti, e riunitisi con quelli della controparte, invece di intavolare discussioni sulla responsabilità delle offese e sulla capacità cavalleresca dell’offensore o del responsabile, proporranno di rimettere alla Corte d’onore, o a un giurì, la definizione della vertenza, qualora riesca loro impossibile sistemarla decorosamente in via pacifica e civile.


XIII.

Arbitraggio.

ART. 274.

L’arbitraggio è uno dei mezzi più efficaci per raggiungere il pacifico componimento delle questioni d’onore. Il verbo dell’arbitro, qualunque possa essere, è giudizio inappellabile; e se non resta «articolo del Codice cavalleresco», come un verdetto di una Corte d’onore, pure, per le parti che a lui hanno ricorso, è legge sacrosanta, che cavallerescamente e onestamente non si può disconoscere, senza recare gravissima ingiuria a chi fu chiamato a decidere della questione, e senza rendersi indegni della qualifica di gentiluomini.

ART. 275.

L’arbitraggio è necessario:

a) per definire le contestazioni, i dispareri, i